STORICO! Vietare il matrimonio gay
Storica ordinanza del Tribunale di Venezia, dopo che una coppia aveva fatto ricorso in seguito al diniego del Comune. Ecco il testo integrale dell’ordinanza e la versione semplificata da GAY.tv
- viste
- 6200
- commenti
- 89
La Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sui matrimoni gay. Una coppia gay infatti, quando si è vista negare dall’ufficiale di stato civile del Comune di Venezia l’iscrizione al registro delle coppie sposate, ha fatto ricorso al Tribunale, grazie anche al sostegno dell’Avvocato Francesco Bilotta della Rete Lenford e dell’Associazione Radicale Certi Diritti. Il Tribunale di Venezia il 3 Aprile scorso ha sospeso il giudizio e con una brillante e argomentata ordinanza ha chiamato in causa la Corte Costituzionale, massimo organo giudiziario della Repubblica Italiana. Che dovrà dunque esprimersi circa l’incostituzionalità del divieto di sposarsi per i gay. Di seguito vi proponiamo una versione semplificata della stessa ordinanza, redatta da GAY.tv , consigliando ai più interessati di scaricare a fondo pagina l’ordinanza originale messa online da ILSOLE24ORE.
![]() |
CHE I GAY SI POSSANO SPOSARE E’ UN DIRITTO GIA’ SANCITO DALLA COSTITUZIONE
Il diritto di sposarsi e di scegliere il coniuge autonomamente configura un diritto fondamentale sia a livello internazionale (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea di Nizza), sia a livello nazionale (art. 2 della Costituzione Italiana). È, quello di sposarsi, un diritto che riguarda la sfera dell’autonomia e dell’individualità ed è quindi una scelta sulla quale lo Stato non può interferire. Dunque nell’ipotesi in cui una persona intenda contrarre il matrimonio con una persona del suo stesso sesso, il Tribunale non individua alcun pericolo di lesione ad interessi pubblici o privati di rilevanza costituzionale.
Nel suo articolo 3 la Costituzione Italiana vieta espressamente ogni discriminazione irragionevole, conferendo a tutti i cittadini “pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personale e sociale” e soprattutto impegna lo Stato a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”.
LA LEGGE SUI TRANSESSUALI APRE LE PORTE AL MATRIMONIO GAY
Dunque vietare il matrimonio alle persone omosessuali non ha alcuna “spiegazione razionale”. In particolare l’ordinanza del Tribunale di Venezia ricorda come la Corte Costituzionale, in materia di diritto delle persone transessuali a cambiare sesso sui propri documenti (e quindi ottenere il riconoscimento pubblico dello Stato) abbia in passato (sentenza 6 Maggio 1985) espresso il suo favore non sulla base del necessario intervento chirurgico, ma con argomentazioni circa il “naturale modo di essere”. Questo riferimento alla legge sui transessuali è fondamentale, perché sottolinea come la Corte Costituzionale si sia in passato impegnata a prestare attenzione al miglioramento delle condizioni di vita di categorie di persone “che storicamente abbiano subito illegittime discriminazioni”. Inoltre ricordiamo che sempre la legge sui transessuali permette già di contrarre il matrimonio a due persone dello stesso sesso biologico e dunque incapaci di procreare.
Questo indica che la questione biologica (cioè il sesso di nascita) è già stata ampiamente superata dalla Costituzione della nostra Repubblica e non può essere invocata per escludere gli omosessuali dal matrimonio. Questo inoltre indica che il nostro ordinamento ha già spostato la sua attenzione dall’aspetto biologico e riproduttivo a quello psicosessuale e affettivo. Insomma per farla breve su questo punto: la Repubblica Italiana non può al contempo consentire ad una persona che abbia cambiato sesso di sposarsi con una persona del suo stesso sesso di nascita e poi vietarlo a due persone dello stesso sesso. Sarebbe come chiedere ad una coppia di gay “Se uno di voi due cambia sesso potete sposarvi”.
![]() |
| SCARICA L'ORDINANZA ORIGINALE (fonte ILSOLE24ORE.com) |
NO ALLO STATO ETICO
Dunque come si evince neanche troppo difficilmente, le motivazioni che ostacolano il matrimonio gay riguardano la sfera dell’etica e della natura. L’ordinanza del Tribunale di Venezia mette in guardia dal pericolo di seguire etica e natura che “sono state troppo spesso utilizzate per difendere gravi discriminazioni poi riconosciute illegittime” come quella in passato di vietare alcune professioni alle donne perché ritenute per natura più deboli o, per restare in argomento, come quando era vietato per gli omosessuali anche l’atto sessuale in quanto considerato contro etica e natura.
L’EUROPA
Inoltre, e questo è l’aspetto già noto persino ai più acerrimi nemici del matrimonio gay, l’ordinanza fa riferimento alle “fortissime spinte provenienti dal contesto europeo e sovranazionale, a superare le discriminazioni di ogni tipo, compresa quella che impedisce di formalizzare le unioni affettive”.
LA FAMIGLIA GAY E’ NATURALE
Il Tribunale di Venezia spiega poi quanto sia errato, da parte di chi si oppone al matrimonio gay, appellarsi all’art. 29 comma 1 della Costituzione che afferma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”. Quel comma infatti afferma la preesistenza e l’autonomia della famiglia dallo Stato, dunque la famiglia è una comunità naturale, originaria e pregiuridica che ha le sue leggi ed i suoi diritti di fronte ai quali lo Stato nella sua attività legislativa deve inchinarsi. E dunque se il legislatore rileva che oggi esistano famiglie che siano naturalmente omosessuali, è suo dovere giuridico includerle nelle leggi di diritti e doveri del matrimonio.
GIA’ IN PASSATO IL LEGISLATORE HA ADATTATO IL PROPRIO CONCETTO DI FAMIGLIA ALLA SOCIETA’ CHE CAMBIA
Ma il legislatore può “adattare” il suo concetto di famiglia ai cambiamenti dei tempi e dunque riconoscere come naturali le famiglie basate su una coppia gay? Sì, l’ha già fatto. Nel 1968 una sentenza della Corte Costituzionale, facendo riferimento proprio ai tempi che cambiano (evviva) dichiarò incostituzionale il principio di perseguibilità del solo adulterio femminile. Per tacer della legge sul divorzio che riconobbe il grosso cambiamento della società, sciogliendo per sempre l’idea che il matrimonio sia indissolubile. Queste ed altre modifiche apportate al nostro ordinamento dimostrano che “l’accezione costituzionale della famiglia, lungi dall’essere ancorata ad una conformazione tipica ed inalterabile, si sia al contrario dimostrata permeabile ai mutamenti sociali, con le relative ripercussioni sul regime giuridico familiare”.
ORA TOCCA ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Sulla base di quanto abbiamo cercato di esporre in modo semplificato in questo articolo (è vivamente consigliata la lettura dell’intera ordinanza scaricabile a fondo pagina e pubblicata da ILSOLE24ORE), il Tribunale di Venezia ha deciso, visto il ricorso di una coppia gay che si è vista negare dall’ufficiale dello stato civile del Comune l’iscrizione al registro delle coppie sposate, di sospendere il giudizio e chiedere il parere della Corte Costituzionale che si pronuncerà dunque in merito alla possibilità che la Repubblica Italiana riconosca il diritto al matrimonio per le coppie gay. O meglio: la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi circa l’incostituzionalità del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Giuliano Federico
redazionme@gay.tv
www.retelenford.it
www.certidiritti.it
guidaaldiritto.ilsole24ore.com


commenti
Devi essere loggato per poter lasciare un commento.
12 di 89 commenti